La legge “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, legge del 22 maggio 2015 n. 68, all’articolo 1 descrive i “delitti contro l’ambiente” 〈ora art. 452 bis del libro secondo del codice penale (titolo VI)〉: “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”
Si tratta di un nuovo traguardo per la tipicità dell’agricoltura italiana. L’estensione del reato di inquinamento ambientale per chi compromette la biodiversità agraria rappresenta, infatti, un importante passo avanti nel riconoscimento del valore dell’agricoltura tradizionale, della vocazionalità del territorio e del talento dell’uomo che ha formato e che mantiene l’agrobiodiversità.