È stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 supplemento del 24 marzo 2016 il Regolamento regionale n. 5 sulla “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse Agrario, Forestale e Zootecnico”.
Al fine di favorire e promuovere la tutela delle risorse genetiche autoctone d’interesse agrario, forestale e zootecnico minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione, così come definite nell’articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39, di seguito ‘legge’, il regolamento disciplina:
- le finalità e gli obiettivi dei programmi di intervento di cui alla legge regionale di tutela della biodiversità n. 39/2013;
- le modalità e procedure per l’iscrizione al Registro regionale delle risorse genetiche autoctone;
- la composizione e i compiti della commissione tecnico-scientifica per la biodiversità;
- i criteri e le modalità per l’adesione alla rete di tutela delle risorse genetiche;
- il funzionamento della Banca regionale del materiale genetico;
- l’accesso al materiale genetico conservato, nonché la quantità e modalità di circolazione del materiale genetico di riproduzione e propagazione;
- le modalità di iscrizione nell’elenco regionale dei coltivatori e allevatori custodi e i requisiti soggettivi e oggettivi necessari all’attribuzione della denominazione di custode e al suo mantenimento;
- le modalità di concessione e d’uso del contrassegno apposto sui prodotti ottenuti da razze e da varietà locali iscritte nel registro regionale.
Entro il 23 maggio la Giunta Regionale approverà le relative risorse finanziarie necessarie e il programma di intervento per stabilire le attività e le iniziative, i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.